Art. 5.

      1. Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo e allo statuto possono essere annullate dal tribunale ad istanza degli organi della società di mutuo soccorso o di un numero di soci che rappresenti almeno il 5 per cento del numero degli iscritti.
      2. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dell'organo di controllo, un numero di soci che rappresenti almeno il 20 per cento del numero degli iscritti può denunziare i fatti al tribunale il quale può:

          a) ordinare, sentiti gli amministratori e i sindaci, un'ispezione dell'amministrazione, fermo restando comunque il divieto

 

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di pretendere dai soci denunziati il pagamento di una cauzione;

          b) disporre, ove siano accertate irregolarità, opportuni provvedimenti cautelari e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni;

          c) nominare, nei casi più gravi, un organo di amministrazione giudiziaria, fissandone la durata in carica e i poteri; può altresì convocare l'assemblea per la nomina di nuovi amministratori o per la messa in liquidazione della società.

      3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono essere adottati dal tribunale anche su richiesta dell'organo di controllo della società di mutuo soccorso.